Nel nostro Paese l'attività impiantistica è riservata ad imprese abilitate in possesso di determinate caratteristiche. In questo articolo di approfondimento vediamo, in particolare, quali sono i requisiti professionali richiesti ad un responsabile tecnico.
Il riferimento legislativo è il decreto 22 gennaio 2008, n. 37, che si applica solo agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso, collocati all’interno degli stessi o delle relative pertinenze.
Quindi, per impianti ricadenti nel campo di applicazione del 37/08 sopra descritto, per effettuare attività di realizzazione di impianti o di loro trasformazione, modifica, ampliamento o manutenzione straordinaria, l'impresa iscritta nel registro delle imprese di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 e successive modificazioni, o nell’Albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, è abilitata se l’imprenditore individuale o il legale rappresentante o il responsabile tecnico da essi preposto con atto formale, è in possesso di certi requisiti professionali.
I requisiti professionali del responsabile tecnico dipendono dalla carriera scolastica, ma non solo, e sono definiti dall'articolo 4 dello stesso decreto:
Art. 4. Requisiti tecnico-professionali
1. I requisiti tecnico-professionali sono, in alternativa, uno dei seguenti:
a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta;
b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all’articolo 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d) è di un anno;
c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d) è di due anni;
d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell’operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell’apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all’articolo 1.
2. I periodi di inserimento di cui alle lettere b) e c) e le prestazioni lavorative di cui alla lettera d) del comma 1 possono svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell’ambito dell’impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari. Si considerano, altresì, in possesso dei requisiti tecnico-professionali ai sensi dell’articolo 4 il titolare dell’impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto attività di collaborazione tecnica continuativa nell’ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni. Per le attività di cui alla lettera d) dell’articolo 1, comma 2, tale periodo non può essere inferiore a quattro anni.
I requisiti tecnico professionali vengono verificati dalle camere di commercio in sede di qualificazione dell'impresa.